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08/09/2021 - Bando per l'individuazione di 7 tirocinanti da avviare a formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica ex art. 73 DL 69/2013.Termine presentazione domande 08/10/2021
Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Pisa, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 21.6.2013 n.69 (convertito nella legge 9.8.2013 n.98), come modificato dall’art. 50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge 11.8.2014 n.114).
Ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 69 del 2013 (convertito nella legge n.98 del 2013), come modificato dall’art. 50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n.114 del 2014) è indetta la procedura per l’individuazione di 7 (sette) tirocinanti da avviare ad un periodo di formazione teorico-pratica di 18 mesi presso la Procura della Repubblica di Pisa, a decorrere dal 11.10.2021
REQUISITI PER PARTECIPARE
La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:
a) siano laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;
b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
c) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
d) non abbiano compiuto trenta anni di età;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI
- all’esito dell’ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequentazione concordate con il magistrato formatore
- nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un’apposita cartella dove dovrà annotare le attività svolte e la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale. L’orario e le presenze verranno rilevate automaticamente.
- il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi;
- durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
- per espressa previsione dell’art.73 comma 8 del D.L. 21.6.2013 n.69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n.98), “lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi”;
- spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell’art.73 commi 8 bis e ter del D.L. 21.6.2013 n.69 (convertito nella legge 9.8.2013 n.98) come modificato all’art.50 bis del D.L. n.90 del 2014 (convertito nella legge n.114 del 2014) modalità, importo e limiti dell’eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;
- lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario.
- lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l’Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.
- l’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.
- Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.
OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO
Il tirocinante collaborerà con il magistrato nei seguenti compiti:
- studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali; studio del fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal formatore;
- affiancamento alla segreteria per esigenze particolari, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal magistrato
- redazione di bozze di provvedimenti di competenza, anche con riferimento all’utilizzazione degli strumenti informatici, ad es. formulazione di capi d’imputazione, elaborazione di provvedimenti di archiviazione, citazioni dirette a giudizio ex art. 550 c.p.p., elaborazione richieste di rinvio a giudizio al GUP ex art. 416 c.p.p.,
- partecipazione alle udienze preliminari;
- partecipazioni alle udienze dibattimentali, monocratiche e collegiali
- altri compiti previsti direttamente dal magistrato formatore nell’ambito dell’art. 73 precitato
OBBLIGO DEL TIROCINANTE
Il tirocinante ha inoltre i seguenti obblighi:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
- rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio;
- partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
ESITO DELLO STAGE
Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell’ufficio.
L’ESITO POSITIVO DELLO STAGE
È valutato per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a
viceprocuratore onorario.
COSTITUISCE TITOLO PER L’ACCESSO al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la partecipazione allo stage può essere spedita entro la data del 8.10.2021 tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISA - Pisa, via Beccaria n. 18, CAP 56127; la data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro e data apposta dall’Ufficio Postale accettante.
La domanda può essere anche:
-consegnata a mano, entro la data del 8.10.2021, ore 13.30, presso la Procura della Repubblica di Pisa, piano terra, ufficio della segreteria del Procuratore della Repubblica, stanza 114;
-trasmessa entro la stessa data per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo prot.procura.pisa@giustiziacert.it solo se il candidato sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata; in tal caso tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF. La domanda deve essere firmata con firma digitale del candidato o con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione, successivamente scansionata ed accompagnata da documento di identità in corso di validità scansionato dal sottoscrittore. La domanda non necessita di firma qualora sia trasmessa tramite una casella PEC intestata al giovane le cui credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare (firma elettronica qualificata).
Non è consentito l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata di soggetti diversi.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede il rilascio – entro la scadenza prevista - della ricevuta di avvenuta consegna dal sistema di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione: l'assenza di questa notifica indica che la domanda non è stata ricevuta dal sistema.
È onere del candidato verificare, attraverso la notifica di cui sopra, l'avvenuta ricezione della domanda da parte dell'Ente titolare del progetto prescelto.
Si invitano i candidati ad inviare la domanda di partecipazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei canali di trasmissione che possano impedire la ricezione telematica.
Le domande trasmesse prima del termine di apertura del bando o oltre il termine di scadenza del medesimo sono irricevibili, anche se inviate per raccomandata o per PEC.
Per la redazione della domanda dovrà essere utilizzato il modello allegato al bando.
La domanda costituisce autocertificazione dei sopraindicati “requisiti” di partecipazione alla formazione. Alla stessa va allegato copia della carta d’identità. Il diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data di scadenza del bando.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine per la presentazione della domanda per la copertura dei 7 posti è fissato alla data del 8.10.2021, con la previsione che, in caso di mancata copertura di tutti i 7 posti o di revoche, saranno prese in considerazione le domande pervenute in data successiva che verranno esaminate mensilmente, secondo i criteri di valutazione di legge, fino al completo esaurimento dei posti.
CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE
Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.
A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
LA DATA DI INIZIO DEL TIROCINIO PER COLORO CHE, AVENDO PRESENTATO DOMANDA ENTRO LA DATA DEL 8.10.2021 SONO STATI SELEZIONATI, É FISSATA A LUNEDI’ 11.10.2021.
Pisa, 07/09/2021
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Alessandro Crini)
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